Statuto

share on:

Indice:
Art. 1 – costituzione – denominazione.
Art. 2 – settori di attività.
Art. 3 – sede.
Art. 4 – adesione alla UILDM nazionale.
Art. 5 – finalità e scopi dell’associazione.
Art. 6. collaborazioni.
Art. 7 – patrimonio e mezzi finanziari.
Art. 8 – i soci.
Art. 9 – diritti e doveri dei soci
Art. 10 – i rapporti con i soci.
Art. 11 – disciplina
Art. 12– organi dell’associazione.
Art. 13– l’assemblea dei soci.
Art. 14 – il consiglio direttivo.
Art. 15 – il Presidente.
Art. 16 – il Vice Presidente.
Art. 17- il Segretario.
Art. 18 – il Tesoriere.
Art. 19 – il Revisore unico dei Conti.
Art. 20– bilanci e norme di gestione.
Art. 21– dipendenti e collaboratori.
Art. 22 – modifiche statutarie.
Art. 23 – scioglimento, estinzione, cessazione.
Art. 24 – norma di rinvio.
Art. 25 – norme transitorie e finali.


UILDM –  UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE  – SEZIONE DI ANCONA onlus – Associazione di Volontariato

ART. 1. COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE.

E’ costituita l’Associazione di Volontariato denominata “UILDM – UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE – SEZIONE DI ANCONA ONLUS”, acronimo “UILDM ANCONA ONLUS”, che agisce in osservanza della Legge 11.08.1991 n. 266 e ss.mm.ii. e della Legge regionale n.48/95 ,nonché, in quanto ONLUS, del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460.

ART. 2. SETTORI DI ATTIVITÀ.

L’ Associazione “UILDM – UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE – SEZIONE DI ANCONA ONLUS”, acronimo “UILDM ANCONA ONLUS”, di seguito chiamata per brevità “Associazione”, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e opera nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria a beneficio delle persone con disabilità neuromuscolare e di altre disabilità.

L’Associazione non ha finalità di lucro, è aconfessionale e apartitica ed è strutturata democraticamente.

ART. 3 – SEDE.

L’Associazione ha sede in Ancona Via Mario Bufalini,3. Il cambiamento della sede all’interno del Comune non richiede modifica statutaria.

ART. 4 – ADESIONE ALLA UILDM NAZIONALE.

L’Associazione aderisce alla UILDM Nazionale ONLUS di cui condivide in toto i principi costitutivi e le finalità statutarie.

L’Associazione esplicitamente intende, con questo atto, accettare i principi di “unità”, di “solidarietà” e di “autonomia” stabiliti dallo statuto della UILDM Nazionale ONLUS. In questo senso si impegna a dare attuazione alle deliberazioni, alle iniziative e ai progetti approvati dagli organi nazionali della medesima.

ART. 5 – FINALITÀ E SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE.

Scopo della Associazione è quello di promuovere ogni iniziativa utile e necessaria per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, per rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, sociale, economico, culturale e politico che, di fatto, limitano il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro piena partecipazione alle attività sociali, culturali, economiche e politiche.

In particolare l’Associazione:

  • rappresenta le problematiche delle persone con disabilità, in particolare quelle affette da malattie neuromuscolari, presso le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni sociali e l’opinione pubblica, in relazione allo scopo di cui sopra;
  • divulga la conoscenza dei problemi posti dalle malattie neuromuscolari per una loro efficace prevenzione;
  • si adopera per l’eliminazione delle barriere architettoniche e culturali per una piena integrazione sociale delle persone disabili;
  • contribuisce alla prevenzione e al superamento dei problemi psicologici e sociali che accompagnano le malattie neuromuscolari;
  • favorisce la formazione professionale e l’inserimento lavorativo dei disabili;
  • promuove ogni iniziativa che concorra alla realizzazione della autonomia e della vita indipendente dei disabili;
  • promuove e sostiene, anche economicamente secondo le proprie possibilità, iniziative, piani e progetti di istituzioni pubbliche e private nonché di organizzazioni no profit relative ad attività di ricerca e alla erogazione di servizi sociali e socio-sanitari a favore delle persone con distrofia muscolare, con malattie neuromuscolari ed altre malattie genetiche;
  • cura e produce pubblicazioni, riviste, notiziari di informazione e di aggiornamento su argomenti culturali e scientifici che rientrano nelle aree di interesse istituzionale; fornire consulenze di esperti.

Per il perseguimento delle proprie finalità l’Associazione può promuovere la costituzione e/o la partecipazione a soggetti giuridici che hanno per scopo l’erogazione di servizi sociali, socio assistenziali, socio-sanitari e culturali ovvero servizi, iniziative e attività che attengono alle finalità di cui sopra.

L’Associazione opera di norma nel territorio della provincia di Ancona e nell’ambito della Regione Marche.

ART. 6.  COLLABORAZIONI.

Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 7 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI.

Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito da:

  1. a) beni immobili e mobili;
  2. b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
  3. donazioni, lasciti o successioni;
  4. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  1. a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
  2. b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  3. c) donazioni e lasciti testamentari;
  4. d) rimborsi derivanti da convenzioni;
  5. e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995;
  6. ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.

ART. 8 – I SOCI.

Possono essere Soci della Associazione coloro i quali abbiano compiuto la maggiore età ed abbiano accettato lo Statuto dell’Associazione e i suoi regolamenti.

L’adesione all’Associazione è consentita anche ai minori, i quali, però, non possono esercitare il diritto di elettorato attivo  e passivo fino al compimento della maggiore età.

L’adesione alla Associazione avviene con le modalità stabilite nel Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. La qualità di “socio” si acquisisce con la formale approvazione della domanda e il versamento della quota sociale.

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

  1. a) soci ordinari
  2. b) soci onorari

Soci  ordinari sono coloro che svolgono prestazioni volontarie, gratuite e spontanee, in forma continuativa, anche come componenti degli organi statutari, per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Soci onorari sono coloro che, con contribuzioni, gesti o attività personali, istituzionali e professionali di riconosciuta rilevanza, hanno significativamente sostenuto e illustrato l’Associazione.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi. La decisione è inappellabile.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

I soci attivi sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse con l’attività svolta e per la responsabilità civile verso terzi (art. 4 L. 266/91).

ART. 9  – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.

I Soci hanno diritto:

  • alla partecipazione con pieno diritto e pari opportunità alla vita ed all’attività dell’Associazione;
  • al godimento dell’elettorato attivo e passivo, se maggiorenni ed in possesso dei requisiti richiesti nel presente statuto;
  • ad una informazione adeguata sulla vita associativa ed sulle iniziative intraprese dagli organi sociali per il perseguimento degli scopi istituzionali.

I soci hanno il dovere di:

  • osservare le norme dello statuto sociale, i regolamenti, le deliberazioni degli organi dell’associazione;
  • collaborare, a qualsiasi livello, nei limiti delle proprie possibilità, per il perseguimento degli scopi istituzionali, anche nella sfera privata, per il superamento di ogni discriminazione nei confronti delle persone disabili e per la loro piena inclusione sociale;
  • evitare qualsiasi atto o azione diretta o indiretta che possa arrecare danno morale o materiale all’Associazione e denunciare fatti, atti e notizie di cui si è a conoscenza, che possano ledere l’associazione stessa.

ART. 10 – I RAPPORTI CON I SOCI.

I rapporti con i Soci sono gestiti dalla Sezione territoriale di appartenenza, d’intesa con il Direttivo Nazionale della Associazione. Le modalità di iscrizione e di cessazione sono contenute nel Regolamento Generale.

L’importo della quota sociale annua è unico per il territorio nazionale e viene stabilito dal Consiglio Nazionale.

La cessazione dell’appartenenza all’Associazione avviene per:

  1. recesso unilaterale del Socio, che deve essere presentato per iscritto;
  2. decesso;
  3. morosità nel pagamento della quota annuale;
  4. radiazione ex art. 9 dello Statuto.

ART. 11 – DISCIPLINA

Ai soci che contravvengano ai doveri del loro stato possono esser comminate le seguenti sanzioni disciplinari in relazione alla gravità della infrazione commessa:

  • censura
  • sospensione dello status di associato fino ad un massimo di dodici mesi;
  • radiazione o esclusione.

La radiazione può essere adottata:

  1. in caso di indegnità, di grave violazione dei doveri statutari ed in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell’Associazione, tali da arrecare danni morali e/o materiali all’Associazione stessa
  2. per grave inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti.

La censura e la sospensione vengono comminate dal Consiglio Direttivo. La radiazione è comminata dall’Assemblea dei Soci.

Le decisioni sono inappellabili.

ART. 12 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE.

Sono organi della Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Revisore Unico dei Conti;

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso di spese a norma di legge nelle modalità e i termini approvati dal Consiglio Direttivo. I titolari delle cariche sociali sono assicurati come i soci attivi.

ART. 13 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI.

L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci iscritti nel registro sociale in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il mese di maggio. Essa è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento; sarà diramato con posta ordinaria con almeno otto giorni di anticipo sulla data di convocazione dell’assemblea.

L’Assemblea in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché non inferiore a due volte il numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

L’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il socio può farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, esclusivamente da altro socio. Un socio non può avere più di una delega.

Sono compiti della Assemblea ordinaria:

  1. approvare i bilanci dell’associazione;
  2. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
  3. eleggere il Revisore Unico dei Conti;
  4. comminare la sanzione della radiazione o esclusione.
  5. esaminare e deliberare su ogni altro argomento, relazione, proposta e documento ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo.

Sono compiti dell’Assemblea straordinaria:

  1. a) approvare le modifiche statutarie
  2. b) deliberare lo scioglimento, la cessazione e l’estinzione dell’Associazione

con le modalità e le maggioranze qualificate previste dai successivi art. 20 e 21.

L’assemblea straordinaria è convocata, altresì, quando lo richiedano almeno un terzo dei soci iscritti nel registro sociale o dal Revisore Unico dei Conti, obbligatoriamente con l’indicazione dell’argomento da trattare.

ART. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di cinque e non più di undici membri eletti dalla assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rinnovabili. Il Consiglio rimane in carica comunque fino al suo rinnovo.

In caso di dimissioni, morte o decadenza il componente viene surrogato dal primo dei non eletti.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa il Revisore Unico dei Conti con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno su convocazione del Presidente che ne determina la data, il luogo e l’ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, essere convocato, in via d’urgenza, su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso, con l’obbligo di indicazione dell’argomento da trattare.

Il Consiglio Direttivo è valido se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Compete al Consiglio Direttivo:

  1. proporre le modifiche dello statuto;
  2. stabilire la quota associativa annuale;
  3. approvare il Regolamenti interni per il buon funzionamento dell’Associazione;
  4. eleggere, tra i propri componenti, il Presidente dell’Associazione;
  5. nominare, tra i propri componenti, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere della Associazione;
  6. adottare il bilancio d’esercizio (o consuntivo) e l’eventuale bilancio preventivo da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea dei Soci;
  7. adottare tutti i provvedimenti di ordinaria e di straordinaria amministrazione dell’Associazione;
  8. autorizzare il Presidente a resistere in giudizio ed a nominare procuratori ed avvocati necessari per la necessaria assistenza legale;
  9. nominare e revocare i rappresentanti della Associazione negli organismi e negli eventuali soggetti giuridici di cui al terzo comma dell’art. 5, in cui essa è presente o partecipa, stabilendo i principi e le modalità di partecipazione e di controllo dei medesimi;
  10. adottare ogni altro provvedimento su materie e questioni non attribuite ad altri organi dell’associazione.

ART. 15 –  IL PRESIDENTE.

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto  a maggioranza di voti dei presenti.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità vengono eletti il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

  1. stabilire l’ordine del giorno, convocare, presiedere e dirigere le sedute del Consiglio Direttivo;
  2. curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci;
  3. sottoscrivere la corrispondenza e gli atti di amministrazione;
  4. dirigere, coordinare, controllare il personale e i collaboratori retribuiti;
  5. esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’Associazione e degli eventuali enti organizzazioni partecipate;
  6. aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, sentito il parere del Tesoriere;

In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, il Consiglio Direttivo sarà convocato in via d’urgenza dal Vice Presidente o, in mancanza, del Consigliere più anziano di età, al fine di procedere all’elezione del nuovo Presidente ed al reintegro numerico del Consiglio medesimo.

ART. 16 – IL VICE PRESIDENTE.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri eventualmente delegatigli.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne svolge tutte le funzioni al medesimo attribuite.

ART. 17 – IL SEGRETARIO.

Compete al Segretario dell’Associazione:

  • la tenuta dei libri sociali;
  • la regolare convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali;
  • la tenuta della corrispondenza e dell’archivio dell’Associazione.

Il  Segretario collabora con il Presidente nel disbrigo delle attività di gestione della Associazione.

ART. 18 –  IL TESORIERE.

Compete al Tesoriere:

  1. la predisposizione dei bilanci e delle relazioni che li accompagnano;
  2. tenere i rapporti con il Revisore Unico dei Conti;
  3. provvedere alla gestione delle entrate e delle spese;
  4. provvedere alle spese sociali, con firma singola o con firma abbinata, secondo quanto stabilito dal Regolamento dell’Associazione;
  5. svolgere il controllo del sistema amministrativo-contabile dell’Associazione che assicuri economicità e controllo della gestione.

ART. 19 – IL REVISORE UNICO DEI CONTI.

Il compito di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili è affidato ad un revisore esterno scelto possibilmente tra iscritti al registro dei Revisori Contabili.

In particolare il Revisore Contabile:

  • verifica nel corso dell’esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;
  • verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e agli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
  • esprime con un’apposita relazione il giudizio sul bilancio di esercizio.

L’attività di controllo contabile è annotata in apposito libro conservato presso la sede sociale.

Il revisore contabile è nominato per tre esercizi consecutivi e cessa dal proprio ufficio con l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio sociale. È rieleggibile.

Compete al Revisore Unico il controllo contabile di cui all’art.2049.ter del codice civile.

ART. 20 – BILANCI E NORME DI GESTIONE.

L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni  anno.

Il bilancio di esercizio annuale (o conto consuntivo) dovrà essere approvato nei termini di legge.

Non è ammessa, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente nelle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio.

Detti proventi sono destinati a sostenere le finalità statutarie dell’associazione in osservanza dei principi della L. 266/1991.

L’associazione può stipulare, con le modalità di legge e del presente statuto, convenzioni con altri enti e soggetti privati e pubblici.

ART. 21 – DIPENDENTI E COLLABORATORI.

L’associazione può assumere dipendenti e/o giovarsi dell’opera di collaboratori nei limiti previsti dalla L. 266/1991.

I rapporti tra l’associazione e i dipendenti e i collaboratori sono disciplinati dalla legge e dai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo.

Detto personale è assicurato secondo legge contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 22 – MODIFICHE STATUTARIE.

Le modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall’Assemblea Nazionale con la maggioranza qualificata prevista al comma 2° dell’art. 21 del Codice Civile.

Esse devono essere preventivamente inviate alla Direzione Nazionale della UILDM per il parere. La Direzione Nazionale ha 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento per esprimerlo. In caso di silenzio il parere s’intende favorevole.

ART. 23  – SCIOGLIMENTO, ESTINZIONE, CESSAZIONE.

Lo scioglimento, l’estinzione, o la cessazione dell’Associazione viene deliberato dall’assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata prevista dal comma 3° dell’art. 21 del Codice Civile.

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio netto residuo sarà devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, in ordine alla UILDM Nazionale ONLUS, ad altre organizzazioni di volontariato operanti nel medesimo o analogo settore, o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), o a fini di pubblica utilità aventi analoghe finalità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662.

ART. 24 – NORMA DI RINVIO.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di cui alla legge 266/91, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

ART. 25 – NORME TRANSITORIE E FINALI.

Il Consiglio Direttivo entro centottanta giorni dalla data di esecutività del presente statuto provvederà ad adottare i necessari provvedimenti per disciplinare la vita interna della associazione anche per operare in continuità di principi, di finalità e di azione della UILDM Sezione di Ancona, già articolazione territoriale della UILDM Nazionale ONLUS.

Ritratto di admin

Margaret

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut at vulputate sem, at efficitur nibh. Aliquam sit amet nulla vel ipsum ornare commodo a a purus